Friday 10 September 2010

Straordinari non autorizzati, sì alla retribuzione se richiesti

settembre 28, 2009 by admin  
Filed under Varie

Il Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, in contrasto con la giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che lo straordinario del dirigente medico va retribuito anche in assenza di esplicita autorizzazione.

La giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha ormai un orientamento consolidato che ammette, per la pubblica amministrazione in generale, il pagamento delle ore di lavoro straordinario solo a fronte di una formale autorizzazione preventiva allo svolgimento di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.

Per la giurisprudenza soprattutto amministrativa (con riferimento a controversie relative sia a diritti sorti prima del 30 giugno 1998, sia relative a diritti di lavoratori appartenenti alle c.d. categorie non contrattualizzate come i magistrati, i militari, ecc.) la citata autorizzazione preventiva, svolge funzioni riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui deve essere improntata l’azione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e costituisce, altresì, l’unico modo con cui è possibile verificare la reale esistenza di ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni di lavoro eccezionali.

D’altra parte, l’atto autorizzativo rappresenta l’unico strumento idoneo a non far superare i limiti di spesa e di bilancio e, quindi, a limitare l’incontrollata erogazione di somme da parte delle amministrazioni. Di contro, in carenza della citata autorizzazione formale e preventiva, viene invece generalmente riconosciuto il diritto al riposo compensativo.

Nel caso di specie, relativo ad un dirigente medico che alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro aveva accumulato un numero considerevole di ore di lavoro straordinario, il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 722 del 17 giugno 2009, ha aperto la strada ad un nuovo orientamento, meritevole di particolare attenzione perché più rispettoso dei diritti dei lavoratori che seguono le direttive impartite dai loro superiori.

Il CCNL del 3.11.2005 dell’Area della dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, all’art. 14, comma 2, fissa l’orario di lavoro dei dirigenti in 38 ore settimanali «al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all’incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento».

Si evidenzia, inoltre, che il comma 1 dello stesso art. 14 prevede la possibilità di impegno di servizio, eccedente l’orario dovuto, al fine del raggiungimento degli obiettivi prestazionali.

Nella causa promossa contro l’Azienda Ospedaliera, i suddetti commi 1 e 2 dell’art. 14 citato, sono utilizzati dal Giudice del Lavoro per smentire la supposta onnicomprensività della retribuzione contrattuale dei dirigenti medici. Inoltre, nel caso in questione, l’Azienda non ha contestato l’esistenza delle ore di straordinario prestate, ma anzi le ha riepilogate e non ha sollevato alcuna contestazione neanche con riferimento al fatto che le stesse non erano state usufruite come riposo compensativo dal medico; d’altra parte, le ore eccedenti il normale orario di lavoro, venivano ogni mese riepilogate nei prospetti paga, e questo altro non è che un riconoscimento della loro esistenza e consistenza. Per di più, il fatto che il datore di lavoro fosse solito far usufruire, ai propri dipendenti, le ore eccedenti l’orario di lavoro accumulate negli anni, all’atto del pensionamento – così da anticipare la fine delle prestazioni degli stessi – dimostra come il monte di ore di lavoro straordinario fosse inteso dallo stesso come un patrimonio del lavoratore, permanente fino alla cessazione del rapporto.

Quanto poi alla supposta necessità di autorizzazione preventiva, il Giudice ha stabilito che

    - il fatto che le ore fossero richieste come indispensabili per assicurare i servizi di reparto;
    - i servizi fossero articolati in turni di lavoro stabiliti dal responsabile delegato del primario;
    - i servizi avessero carattere vincolante;

dimostra come questi ultimi costituissero orario di lavoro a tutti gli effetti e, quindi, retribuibile.

In conclusione è possibile affermare che con la sentenza del 17 giugno 2009 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, si è aperta la strada ad un nuovo orientamento in base al quale, anche in assenza di autorizzazione formale e preventiva, il lavoratore pubblico ha diritto alla retribuzione delle ore di lavoro straordinarie prestate, purché richieste o programmate dai suoi superiori gerarchici. Il Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, in contrasto con la giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che lo straordinario del dirigente medico va retribuito anche in assenza di esplicita autorizzazione.

La giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha ormai un orientamento consolidato che ammette, per la pubblica amministrazione in generale, il pagamento delle ore di lavoro straordinario solo a fronte di una formale autorizzazione preventiva allo svolgimento di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.

Per la giurisprudenza soprattutto amministrativa (con riferimento a controversie relative sia a diritti sorti prima del 30 giugno 1998, sia relative a diritti di lavoratori appartenenti alle c.d. categorie non contrattualizzate come i magistrati, i militari, ecc.) la citata autorizzazione preventiva, svolge funzioni riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui deve essere improntata l’azione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e costituisce, altresì, l’unico modo con cui è possibile verificare la reale esistenza di ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni di lavoro eccezionali.

D’altra parte, l’atto autorizzativo rappresenta l’unico strumento idoneo a non far superare i limiti di spesa e di bilancio e, quindi, a limitare l’incontrollata erogazione di somme da parte delle amministrazioni. Di contro, in carenza della citata autorizzazione formale e preventiva, viene invece generalmente riconosciuto il diritto al riposo compensativo.

Nel caso di specie, relativo ad un dirigente medico che alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro aveva accumulato un numero considerevole di ore di lavoro straordinario, il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 722 del 17 giugno 2009, ha aperto la strada ad un nuovo orientamento, meritevole di particolare attenzione perché più rispettoso dei diritti dei lavoratori che seguono le direttive impartite dai loro superiori.

Il CCNL del 3.11.2005 dell’Area della dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, all’art. 14, comma 2, fissa l’orario di lavoro dei dirigenti in 38 ore settimanali «al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all’incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento».

Si evidenzia, inoltre, che il comma 1 dello stesso art. 14 prevede la possibilità di impegno di servizio, eccedente l’orario dovuto, al fine del raggiungimento degli obiettivi prestazionali.

Nella causa promossa contro l’Azienda Ospedaliera, i suddetti commi 1 e 2 dell’art. 14 citato, sono utilizzati dal Giudice del Lavoro per smentire la supposta onnicomprensività della retribuzione contrattuale dei dirigenti medici. Inoltre, nel caso in questione, l’Azienda non ha contestato l’esistenza delle ore di straordinario prestate, ma anzi le ha riepilogate e non ha sollevato alcuna contestazione neanche con riferimento al fatto che le stesse non erano state usufruite come riposo compensativo dal medico; d’altra parte, le ore eccedenti il normale orario di lavoro, venivano ogni mese riepilogate nei prospetti paga, e questo altro non è che un riconoscimento della loro esistenza e consistenza. Per di più, il fatto che il datore di lavoro fosse solito far usufruire, ai propri dipendenti, le ore eccedenti l’orario di lavoro accumulate negli anni, all’atto del pensionamento – così da anticipare la fine delle prestazioni degli stessi – dimostra come il monte di ore di lavoro straordinario fosse inteso dallo stesso come un patrimonio del lavoratore, permanente fino alla cessazione del rapporto.

Quanto poi alla supposta necessità di autorizzazione preventiva, il Giudice ha stabilito che

    - il fatto che le ore fossero richieste come indispensabili per assicurare i servizi di reparto;
    - i servizi fossero articolati in turni di lavoro stabiliti dal responsabile delegato del primario;
    - i servizi avessero carattere vincolante;

dimostra come questi ultimi costituissero orario di lavoro a tutti gli effetti e, quindi, retribuibile.

In conclusione è possibile affermare che con la sentenza del 17 giugno 2009 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, si è aperta la strada ad un nuovo orientamento in base al quale, anche in assenza di autorizzazione formale e preventiva, il lavoratore pubblico ha diritto alla retribuzione delle ore di lavoro straordinarie prestate, purché richieste o programmate dai suoi superiori gerarchici.

Discussione nel Forum: http://www.lavorofisso.com/straordinari-non-autorizzati-t1077.html

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