Le indicazioni dell’Inps in materia di telelavoro: Datori di lavoro privati
Il telelavoro è rimasto finora una forma piuttosto rara di organizzazione del lavoro, e le poche esperienze al riguardo sono state appannaggio solo di grandi aziende o enti pubblici. In realtà, anche le piccole e medie imprese, avvalendosi di collaboratori, realizzano di fatto forme di telelavoro, quando utilizzano i risultati della loro attività realizzata nelle rispettive residenze.
Va detto però che il termine «telelavoro» si riferisce a forme di organizzazione di lavoro subordinato, per cui il dipendente, invece di recarsi in ufficio o in fabbrica, svolge la sua attività , anche produttiva, nel proprio domicilio.
Lo scarso ricorso al telelavoro si spiega anche per il fatto che sono poco conosciute le regole che lo regolamentano.
In questo articolo, dopo aver richiamato le norme di disciplina del telelavoro, che hanno il loro riferimento nell’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004, si riassumeranno le indicazioni dell’Inps, contenute nella circolare n. 80 del 22 luglio 2008, che, pur essendo dirette esclusivamente ai propri dipendenti, sono utili per la loro funzione esemplificativa di come si possono concretamente risolvere tutta una serie di problemi, che originano da un’attivita` lavorativa effettuata al di fuori della sede aziendale.
Datori di lavoro privati
Come gia` ricordato, la disciplina del telelavoro nel settore privato si rintraccia nell’accordo interconfederale del 9/6/2004, con il quale le principali associazioni dei datori di lavoro (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Cna, Confapi, Confcooperative, ecc.) e dei lavoratori (Cgil, Cisl, Uil) hanno recepito l’accordo quadro europeo sul telelavoro.
Va detto che l’accordo interconfederale lascia ampio spazio di intervento alla contrattazione, collettiva e individuale, ed e` per questo motivo che le indicazioni dell’Inps, contenute nella circolare 80/2008, diretta ai propri dipendenti, puo` rappresentare un utile benchmark, essendo stabiliti dall’accordo solo dei principi. L’accordo definisce in primo luogo il termine «telelavoro», che costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione, nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa. Un secondo importante principio e` la volontarieta` .
Nel caso in cui è il datore di lavoro che intende avvalersi del telelavoro, esso deve provvedere a fornire al lavoratore, da assumere con la modalita` del telelavoro, le relative informazioni scritte, incluse quelle relative al contratto collettivo applicato, e la descrizione della prestazione lavorativa. L’accordo fa notare che le specificita` del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte, quali quelle relative all’unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo superiore diretto, o le altre persone, alle quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale o personale. Qualora il telelavoro non sia previsto nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa, e quindi quando il datore di lavoro offre la possibilità di svolgere il telelavoro successivamente all’assunzione, il lavoratore potrà accettare o respingere tale offerta.
Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non può costituire, di per sè , motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, nè di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore. Se è invece il lavoratore ad esprimere il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l’imprenditore può a sua volta accettare o rifiutare la richiesta.
Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non deve incidere, secondo l’accordo interconfederale, sullo status del telelavoratore.
Al di là del soggetto che ha fatto la richiesta di passare al telelavoro, successivamente all’assunzione, ossia quando non era previsto nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro e` reversibile.
In sostanza la reversibilita` comporta la possibilita` di ritornare all’attivita` lavorativa svolta nei locali del datore di lavoro.
Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, l’art. 3 dell’accordo interconfederale afferma che il telelavoratore deve fruire dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile, che svolge attività nei locali dell’impresa. Relativamente alla protezione dei dati, l’art. 4 dell’accordo interconfederale stabilisce che permane sul datore di lavoro la responsabilita` di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere ad informare il telelavoratore su tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati, ed anche in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione collettiva.
Il telelavoratore è naturalmente responsabile del rispetto di tali norme e regole. L’accordo interconfederale precisa poi che l’eventuale installazione di uno strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito.
L’art. 6 dell’accordo rammenta che ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilita` devono essere chiaramente definite prima dell’inizio del telelavoro, e che di regola e` il datore di lavoro ad essere responsabile della fornitura, dell’installazione, e della manutenzione degli strumenti necessari al telelavoro, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri.
Ovviamente e` a carico del datore di lavoro provvedere alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal telelavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione, e a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa effettuata a distanza.
In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovra` darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti, fermo restando che il lavoratore deve avere debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli. In materia di salute e sicurezza, l’art. 7 dell’accordo interconfederale puntualizza che il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, fermo restando che il telelavoratore deve applicare correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
A questo scopo si prevede che il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti devono poter accedere al luogo in cui viene svolto il telelavoro, anche dunque al domicilio del lavoratore, ed in tal caso l’accesso deve essere subordinato ad un preavviso ed al consenso del lavoratore, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi.
Un tema importante è l’organizzazione del lavoro, sul quale l’art. 8 dell’accordo interviene riconoscendo che spetta al telelavoratore gestire l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Inoltre si ricorda che il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa.
Da parte sua il datore di lavoro deve garantire l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, così come assicurare l’opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda.
In generale si afferma il principio che i telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda.
In sostanza i telelavoratori devono poter fruire delle medesime opportunità di formazione e sviluppo della carriera che hanno i lavoratori comparabili che svolgono la loro attivita` lavorativa nei locali del datore di lavoro, e a questo scopo i telelavoratori devono essere sottoposti ai medesimi criteri di valutazione della generalità dei lavoratori.
Infine, l’accordo interconfederale specifica in tema di formazione che, oltre a quella generale offerta a tutti i lavoratori, deve essere assicurata ai telelavoratori una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui essi dispongono, e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
Le definizioni
In questo contesto la circolare dell’Inps n. 80/2008 si caratterizza per un elevato grado di dettaglio delle disposizioni.
In primo luogo vengono precisate alcune definizioni:
- 1.«prestazione di telelavoro»: è il trattamento o l’elaborazione di dati svolta con strumenti di telelavoro presso il domicilio del telelavoratore, oppure in altro luogo espressamente indicato dallo stesso, ubicato al di fuori delle strutture del datore di lavoro;
2.«contratto individuale di telelavoro »: è l’accordo concluso tra il telelavoratore e il datore di lavoro con cui si stabiliscono il contenuto, la durata, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, i diritti ed i doveri del telelavoratore, la collocazione temporale delle fasce di reperibilità, i rientri nella sede di servizio, la compensazione delle spese connesse al funzionamento della postazione e ogni altro elemento relativo al rapporto di telelavoro;
3. «telelavoratore»: è il dipendente che svolge una prestazione di telelavoro;
4. «strumenti di telelavoro»: indica le apparecchiature informatiche, comprensive sia dell’hardware che del software, nonchè quelle telematiche, necessarie per svolgere la prestazione di telelavoro;
5. «postazione di telelavoro»: consiste nel complesso degli strumenti di telelavoro, i relativi supporti, la sedia, il piano di lavoro necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, nonchè , eventualmente, gli accessori opzionali e le apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle videoconferenze.
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