Saturday 11 September 2010

Lavoro a tempo determinato e malattia: il rapporto di lavoro si estingue alla sua naturale scadenza

dicembre 25, 2009 by admin  
Filed under Domande e Risposte

Un dipendente con contratto a tempo determinato in scadenza tra pochi giorni porta a conoscenza del datore di lavoro un certificato di malattia che copre per un periodo che va ben oltre la scadenza del contratto stesso. Come si dovrà comportare il datore di lavoro: il rapporto si interrompe alla scadenza naturale e dunque il pagamento della malattia avverrà solo fino a tale data?

Il contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dal D.Lgs. n. 368/2001, prevede l’instaurazione tra il datore di lavoro e il lavoratore, di un rapporto di lavoro di durata predeterminata, stabilita sulla base di un termine fissato convenzionalmente dalle parti ed espressamente indicato nel contratto.
A norma dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001, “il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni”.

La disciplina del contratto di lavoro a termine prevede, in altre parole, che il rapporto di lavoro a termine si estingua automaticamente, e salvo espressa previsione contraria delle parti, allo scadere del termine previsto, senza che sia necessaria al riguardo alcuna particolare manifestazione di volontà delle parti stesse.
Si badi poi che lo scadere del termine dà luogo alla cessazione del rapporto, anche se interviene nel periodo di conservazione del posto per gravidanza e puerperio (art. 54, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 151/2001).

Giova in ultimo ricordare che l’unico caso di sospensione della decorrenza del termine del contratto in oggetto è espressamente previsto solo in caso di richiamo alle armi (art. 29, comma 2, legge 10 giugno 1940, n. 653), di conseguenza, pare ragionevole ritenere che in tutti gli altri casi, quali ad esempio, la malattia, l’infortunio e il servizio di leva, l’estinzione del rapporto sia irrimediabilmente legata ai termini di scadenza dello stesso contratto.

In riferimento al caso di specie, si ritiene pertanto che il lavoratore abbia diritto alla conservazione del posto solo fino alla naturale scadenza del contratto. Raggiunto tale termine, si ritiene che cessino parimenti le obbligazioni delle parti nascenti dal contratto di lavoro stesso. In altre parole, allo scadere del termine il datore di lavoro sarà liberato da ogni vincolo/obbligo contrattuale nei confronti del lavoratore.

Segnaliamo infine che anche la giurisprudenza sembra orientata nel ritenere che il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingua alla scadenza del termine, legittimamente apposto, senza che il periodo di infortunio o di malattia sopravvenuti possano allungare il termine stesso.

Discussione nel Forum: http://www.lavorofisso.com/lavoro-a-tempo-determinato-e-malattia-t1132.html

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