Dimissioni del socio dipendente di cooperativa sociale e suo reintegro come collaboratore a progetto
marzo 9, 2010 by admin
Filed under Domande e Risposte
Il socio dipendente di una cooperativa sociale può dimettersi da dipendente ed essere reintegrato come collaboratore a progetto? Ci sono dei tempi da rispettare prima di essere reintegrato come collaboratore a progetto dalle dimissioni da dipendente?
La legge n. 142/2001, in tema di cooperative, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, prevede all’art. 1, comma 3 (così come modificato dall’art. 9, legge 30/2003), che il socio di cooperativa possa stabilire con la propria adesione, o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, attraverso il quale contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Secondo la lettera della legge, dall’instaurazione dei predetti rapporti, associativi e di lavoro (in qualsiasi forma stipulati), derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla stessa legge 142/2001, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
In buona sostanza, la legge ammette la possibilità che tra socio e società cooperativa si possa instaurare, oltre che un normale rapporto associativo, un ulteriore rapporto lavorativo, di qualsiasi natura, compreso quindi quello di collaborazione a progetto.
In riferimento al caso di specie sembra pertanto possibile che il dipendente lavoratore-socio decida di rassegnare le proprie (libere) dimissioni, decidendo altresì di dedicarsi ad altra attività (ancorchè all’interno della stessa cooperativa) in qualità di collaboratore a progetto.
Tuttavia l’art. 61, D.Lgs. 276/2003, stabilisce che affinché si istauri un genuino rapporto di collaborazione a progetto (evitando quindi che tale collaborazione non sia in realtà un modo per “aggirare legalmente” la disciplina del lavoro subordinato), è necessario che tale collaborazione coordinata e continuativa, sia (i) riconducibile ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente, (ii) a carattere prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione; nonché (iii) gestita dal collaboratore indipendentemente dal tempo impiegato e in funzione del risultato.
Discussione nel Forum: http://www.lavorofisso.com/topic1172.html