Apprendistato professionalizzante, ok alla formazione in azienda
Le Parti sociali – Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil – hanno sottoscritto, lo scorso 23 settembre, il primo accordo nazionale per la formazione in azienda nel contratto di apprendistato professionalizzante.
Per informazione esclusivamente aziendale si intende la formazione gestita interamente dall’azienda, all’interno della stessa o all’esterno, anche tramite enti accreditati, senza alcun intervento finanziario pubblico che non sia espressamente stabilito da norme di legge o contrattuali. Con questa definizione le Parti sociali – Confcommercio , Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil- hanno sottoscritto, lo scorso 23 settembre, il primo accordo nazionale per la formazione in azienda nel contratto di apprendistato professionalizzante.
L’articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo 276 /2003, come modificato dalla legge n.133/2008 consente ai datori di lavoro di adempiere all’obbligo formativo dell’apprendista con una formazione esclusivamente aziendale, senza necessità di ricorre alla formazione esterna gestita dalle regioni.
Le modalità di erogazione di detta formazione interna sono demandate alla contrattazione collettiva.
Secondo Francesco Rivolta, presidente della Commissione Lavoro di Confcommercio, “L’ accordo consente al terziario una concreta possibilità di utilizzo dell’apprendistato professionalizzante su tutto il territorio nazionale, modulandolo sulle reali esigenze professionali dell’impresa che, investendo nello sviluppo, si conferma quale luogo deputato a formare e far crescere i collaboratori”.
Con la semplificazione delle procedure si consente, quindi, l’utilizzo di questa forma contrattuale su tutto il territorio nazionale, anche in assenza di una specifica legislazione regionale. L’Accordo sostituisce, solo per quanto attiene le modalità in argomento, la disciplina dettata in materia di formazione dagli articoli 55 ultimo comma, 57, 58 e 59 del vigente contratto collettivo.
La formazione esclusivamente aziendale non è, necessariamente, fornita solo all’interno dell’azienda, ben potendo essere svolta in aula, on the job, a distanza con strumenti di e-learning o affidata all’esterno. In tal caso è necessario rivolgersi a strutture accreditate per la formazione continua. Quando l’attività formativa avvenga esclusivamente all’interno dell’azienda l’apprendista deve essere affiancato da un referente che, se diverso dal titolare, da un socio a da un familiare coadiuvante, deve possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà al termine del periodo contrattuale.
Per l’erogazione della formazione l’azienda potrà avvalersi anche di soggetti esterni, purché in possesso di adeguate competenze professionali. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture accreditate, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
Nella tabella A allegata all’Accordo sono indicate le ore di formazione minime trasversali da svolgere nel primo anno contrattuale. Le ore di formazione tengono conto dei livelli finali di inquadramento e della durata prevista dall’articolo 55 del c.c.n.l. per il raggiungimento di tali livelli, pertanto in caso di durata diversa le ore complessivamente previste devono essere riproporzionate.
La formazione trasversale è, di regola, ripartita in misura decrescente su tre annualità, ridotte a due per l’apprendistato finalizzato all’acquisizione del 6° livello che richiede semplici conoscenze pratiche. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro è tenuto a certificare l’avvenuta formazione, possibilmente sul libretto formativo del cittadino. Entro 5 giorni dalla qualificazione il datore di lavoro è tenuto a darne notizia al Centro per l’impiego e all’ente bilaterale, così come, in caso di cessazione del rapporot di lavoro deve essere informato il Centro per l’impeigo, entro cinque giorni.
Discussione nel Forum: http://www.lavorofisso.com/apprendistato-professionalizzante-t1086.html